Con una nota datata 6 febbraio 2015, ma diffusa il 16 febbraio scorso, il Ministero della salute ha chiarito la ratio applicativa del regolamento 1169/2011 per i ristoranti e i pubblici esercizi.
L'obbligo di informare i clienti su ingredienti e allergeni nei piatti vale anche per ristoranti, mense o servizi di catering, ovvero in tutti quegli esercizi dove si somministrino alimenti.
Dovrà dunque essere indicata la presenza di tutte quelle sostanze responsabili di intolleranze alimentari e allergie, che dunque possono causare reazioni avverse, dal latte al pesce, dal frumento alle uova ai crostacei, eventualmente presenti nei piatti servizi.
Ma come? Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.
Si potranno usare applicazioni elettroniche ma sistemi elettronici di tipo “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo.
L’obbligo previsto dal regolamento sarà assolto anche se “l’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio” o se l’operatore riporti per iscritto, sul menù, sul registro o su un cartello apposito, una dicitura quale “per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.
È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento 1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.
La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L’operatore, nel predisporre l’informativa scritta necessaria per adempiere all’obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al consumatore.
tratto dal sito web: www.teatronaturale.it