Cosa fare se il commerciante non rispetta la garanzia

 “Il venditore è responsabile di tutte quelle situazioni in cui il prodotto è difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità: a lui il consumatore si deve rivolgere per far valere la garanzia”. E’ quanto dichiara Romano Satolli, Presidente Regionale dell’Unione Nazionale Consumatori (uncsardegna@gmail.com) , rispondendo alle centinaia di segnalazioni che arrivano agli sportelli dell’associazione in materia di garanzie post-vendita.

“Quando il negoziante tenta di fare il furbo –afferma Satolli- e risponde al consumatore di rivolgersi al produttore, in caso di problemi con il prodotto acquistato, è bene essere consapevoli che si tratta di una grave scorrettezza che può essere segnalata alla Polizia municipale e anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In generale, ricordiamo, che i termini per far valere i diritti di garanzia sono: due anni dalla consegna del bene e due mesi dalla scoperta per denunciare al venditore il difetto. Il consumatore ha, quindi, complessivamente 26 mesi dalla consegna (24 mesi + 2 mesi per denunciare) per far valere i suoi diritti in giudizio. E’ opportuno, dunque -prosegue il Presidente Satolli- conservare tutti i documenti che attestino la data dell’acquisto (scontrino, fattura, ecc.) e quella di consegna del bene (in caso avvenga successivamente al perfezionamento dell’acquisto). E’ un buon consiglio quello di fotocopiare gli scontrini per evitare che la carta termica nella quale sono stampati si deteriori nel tempo”.

“Ricordiamo –aggiunge Satolli- che i rimedi previsti dalla garanzia legale sono la riparazione o la sostituzione del bene; quando questi ‘rimedi primari’ non danno esito favorevole per il consumatore, egli potrà richiedere,  a sua scelta, la risoluzione del contratto (e cioè dovrà restituire la merce con restituzione contestuale del prezzo pagato) o la riduzione del prezzo (il consumatore potrà tenere il bene ‘difettoso’, ma con il rimborso di una parte del prezzo). Nel caso della riduzione del prezzo, l’entità della somma da restituire sarà proporzionata all’uso che sia stato fatto della cosa, valutando il singolo caso”.