IL DIRITTO DELLA SARDEGNA ALLE FRANCHIGIE FISCALI
E’ passato un anno da quando il Parlamento Italiano ha emanato il dlgs 128/2015, dove all’art. 1 comma 3 e comma 4 si prevede :
che non possono essere accusati del Reato di Contrabbando o di Elusione Fiscale, coloro che sono stati Esonerati dal pagamento di Dazi Doganali, Iva ed Accise ai sensi :
- dell’art. 34 del dpr 43/73, del Dlgs 374/90 e di quanto previsto dalla normativa Doganale Europea, sui “ Diritti di Confine “ e sulle “ Franchigie Fiscali “ , ossia di quanto previsto da:
- Regolamento CEE 918/83, dal D.M. 548/92, dalla legge 479/92 che apporta modifiche
all’art. 12 del dpr 723/1965, dal D.M. 489/97, dal
- Regolamento 274/2008 che riscrive l’art. 45 del Regolamento 918/83 precisando che le merci importate nei territori individuati come Zona Franca dalla Direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006, godono della Franchigia di Iva ed Accise da qualunque parte del mondo provengano ( o vengano inviate).
- Dlgs 175/2014 ( art. 20) dove si prevede che le fatture con “ Iva Non Imponibile” emesse ai sensi dell’art. 8 primo comma lett. c) del dpr 633/72, “ sono autorizzate” purché’ la Dichiarazione di Intento venga trasmessa con le modalità previste dalla legge 161/2014 ( art. 12) che recepisce la Direttiva Comunitaria 2013/61/UE sulle Regioni Ultraperiferiche.
- Modalità meglio esplicitate dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 20 maggio 2015 prot. N. 58510/RU, dove si precisa che i paesi terzi sono le regioni ultraperiferiche dichiarate Zona Franca, a cui si applica l’art. 17 e 61 del dlgs 504/95 come modificato dal dlgs 48/2010, dove si prevede che l’esenzione dalle Accise spetta sui prodotti destinati ad essere consumati dai residenti in Zona Franca, quando per gli stessi prodotti e’ prevista l’esenzione anche per l’IVA.
In pratica l’art. 1, commi 3 e 4 del Dlgs 128/2015 , ha autorizzato i residenti in Sardegna ad operare in esenzione da Dazi Doganali, Iva ed Accise in base a quanto previsto dal Dlgs 75/98 con il quale e’ stato dato attuazione all’art. 12 dello Statuto Sardo, approvato con la legge Costituzionale n. 3/1948, decreto ( 75/98) dove si prevede che la Zona Franca della Sardegna deve essere amministrata secondo i Codici Doganali Comunitari approvati coi i Regolamenti 2913/92 e 2454/93, richiamati nello stesso dlgs 75/98, Codici Doganali dove si conferma che nei territori dichiarati zona Franca si applica il “ Regime delle Franchigie Doganali “ ossia il regime fiscale riservato ai territori che soffrono di determinate situazioni di svantaggio individuate dall’art. 92 del Trattato di Roma, dove si prevede che non costituiscono aiuti di stato gli aiuti dati alle isole ultraperiferiche gravate dai sovra costi del trasporto, spopolate e afflitte da una grave forma di disoccupazione o dai problemi della post industrializzazione.
Territori chiamati anche “ paese terzo” in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di Iva e di Accise, come ci spiega la direttiva 2007/74/Ce del Consiglio del 20.12.2007, territori a cui
devono venire applicate le “ Franchigie Fiscali “ ovvero l’esonero dal pagamento di quei Tributi che si pagano in Dogana, chiamati anche “ Diritti di Confine “ ( art. 34 del dpr 43/73).
- Giova rammentare infine che l’art. 1 e l’art. 28 della Direttiva Comunitaria 77/388/CEE del 17 maggio 1977, aveva disposto la disapplicazione della normativa sull’Iva, fino ad allora emanata dagli Stati membri, e imposto l’adeguamento della suddetta disciplina alle disposizioni regolamentari e amministrative emanate dalla normativa comunitaria, affinché
- “ il regime cosi Armonizzato entri in vigore dal 1° Gennaio 1978 “
Cagliari 14 luglio 2016
www.zonafrancasardegna .com Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio
cell. 349 59 47 855