IL DIRITTO DELLA SARDEGNA ALLE FRANCHIGIE FISCALI

IL DIRITTO DELLA SARDEGNA ALLE FRANCHIGIE FISCALI

 

E’ passato un anno da quando il Parlamento Italiano  ha emanato il dlgs 128/2015,   dove  all’art. 1 comma 3  e comma 4  si prevede :

 

 

 che non possono essere accusati del Reato di Contrabbando  o di Elusione Fiscale,  coloro che sono stati Esonerati dal pagamento di Dazi Doganali, Iva ed Accise  ai sensi :

 

-      dell’art. 34 del dpr 43/73,  del Dlgs 374/90   e  di quanto previsto dalla  normativa Doganale Europea,  sui  “ Diritti di Confine “  e sulle “ Franchigie Fiscali “ , ossia di quanto previsto da:

 

-     Regolamento  CEE 918/83, dal  D.M. 548/92, dalla legge 479/92 che apporta modifiche

 

      all’art. 12 del dpr 723/1965,  dal D.M. 489/97, dal

 

-        Regolamento 274/2008 che riscrive l’art. 45 del Regolamento 918/83 precisando che le merci importate nei territori  individuati come  Zona Franca  dalla Direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006, godono della Franchigia di Iva ed Accise da qualunque parte del mondo provengano ( o vengano inviate).

 

-        Dlgs 175/2014 ( art. 20) dove si prevede che le fatture con  “ Iva Non Imponibile” emesse ai sensi dell’art. 8 primo comma lett. c) del dpr 633/72,   “ sono autorizzate” purché’ la Dichiarazione di Intento venga trasmessa con le modalità previste  dalla legge 161/2014 ( art. 12) che recepisce la Direttiva Comunitaria  2013/61/UE sulle Regioni Ultraperiferiche.

 

-        Modalità  meglio  esplicitate  dalla Circolare  dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  del 20 maggio 2015  prot. N. 58510/RU,  dove si precisa che i paesi terzi  sono  le regioni ultraperiferiche dichiarate Zona Franca, a cui si applica l’art. 17 e 61 del dlgs 504/95 come modificato dal dlgs 48/2010, dove si prevede che l’esenzione dalle Accise  spetta   sui prodotti destinati ad essere consumati dai residenti in Zona Franca, quando per gli stessi prodotti e’ prevista l’esenzione anche per l’IVA.  

In pratica l’art. 1,  commi 3 e 4 del Dlgs 128/2015 ,  ha  autorizzato i residenti in Sardegna ad  operare  in esenzione da  Dazi Doganali, Iva ed Accise  in base a quanto previsto dal Dlgs 75/98 con il quale e’ stato dato attuazione all’art. 12 dello Statuto Sardo, approvato con la legge Costituzionale n. 3/1948, decreto ( 75/98)  dove si prevede che la  Zona Franca della Sardegna deve essere amministrata secondo  i Codici Doganali Comunitari approvati coi i Regolamenti  2913/92 e 2454/93, richiamati nello stesso dlgs 75/98, Codici Doganali  dove si conferma che nei territori dichiarati zona Franca  si applica  il   “ Regime delle Franchigie Doganali  “  ossia il regime fiscale riservato ai territori  che soffrono di determinate situazioni di svantaggio individuate dall’art. 92 del Trattato di Roma, dove si prevede che non costituiscono aiuti di stato gli aiuti dati  alle isole ultraperiferiche gravate dai sovra costi del trasporto, spopolate e afflitte da una grave forma di disoccupazione o dai problemi della post industrializzazione.

Territori chiamati anche “ paese terzo”  in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di Iva e di Accise,  come ci spiega la direttiva 2007/74/Ce del Consiglio del 20.12.2007, territori a cui

devono venire applicate le “ Franchigie Fiscali “ ovvero  l’esonero dal pagamento di quei  Tributi che si pagano in Dogana, chiamati anche “ Diritti di Confine “ ( art. 34 del dpr 43/73).

-        Giova rammentare  infine che l’art. 1 e l’art. 28 della Direttiva Comunitaria 77/388/CEE del 17 maggio 1977, aveva  disposto la disapplicazione della normativa  sull’Iva, fino ad allora emanata dagli Stati membri,  e  imposto  l’adeguamento della suddetta disciplina alle disposizioni regolamentari e amministrative emanate dalla normativa comunitaria, affinché

-        “ il regime cosi Armonizzato entri in vigore  dal 1° Gennaio 1978 “  

 

Cagliari 14 luglio 2016

 

  www.zonafrancasardegna .com                                      Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio

  cell. 349 59 47 855