L’Unione Nazionale Consumatori ha deciso di stilare un vademecum per facilitare la compilazione dell’autocertificazione, con le casistiche finora chiarite dall’Agenzia delle entrate. Si elencano, poi, i principali punti ancora dubbi, in particolare dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Il termine viene spostato al 16 maggio 2016 sia per la dichiarazione in forma cartacea che online.
Di seguito il vademecum:
Chi non deve fare la dichiarazione:
- I vecchi abbonati Rai non devono inviare nulla, se non sono anche titolari di utenza elettrica.
- Se utenza elettrica intestata al marito e canone era pagato dalla moglie, non si deve inviare la dichiarazione. Ci sarà voltura automatica e pagherà il marito in bolletta (il decreto Mise bocciato dal Consiglio di Stato non subirà modifiche su questo aspetto)
- Se una sola persona ha più utenze residenziali, anche se in comuni diversi ed i contratti sono con imprese diverse, non deve dichiarare nulla per evitare il doppio pagamento del canone. Insomma, se si hanno due o più case, ma le bollette della luce sono sempre intestate ad un solo componente della famiglia, sempre alla moglie ad esempio, allora non si deve presentare alcuna autocertificazione, nemmeno se le utenze elettriche sono tutte e due residenziali e nemmeno se il vecchio abbonato Rai era il marito.
- Se luce intestata al proprietario, allora inquilino non può compilare alcuna dichiarazione, non essendo titolare di utenza elettrica residenziale. Che fa?
- Se ha la tv ed è residente nella casa in affitto, dovrà pagare in unica soluzione entro il 31 ottobre e non dichiarare.
- Se ha la tv ma risiede altrove con una famiglia che già paga il canone, ad es. studente che risiede ancora con i genitori, non deve pagare e non deve dichiarare
- Se ha la tv ed è titolare, in un’altra abitazione, di un’utenza elettrica residenziale dove già paga il canone, non deve dichiarare e pagherà in bolletta nell’altra casa.
- Se luce (utenza residenziale) intestata ad inquilino. Se ha tv non deve fare nulla, a meno che fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, ad esempio studente che ha domicilio dove studia ma è ancora nello stato di famiglia con i genitori. In questo caso compila quadro B ed indica il codice fiscale di chi, mamma o papà, è intestatario dell’utenza elettrica che deve pagare il canone.
Chi deve fare la dichiarazione:
- Solo ed esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o, se defunti, i loro eredi.
- Se si hanno due o più case, ma due o più utenze residenziali intestate diversamente, una alla moglie e una al marito, allora per evitare di pagare due canoni va fatta la dichiarazione. Se i coniugi hanno la residenza nella casa dove la bolletta la paga il marito, allora deve essere la moglie a compilare il quadro B della dichiarazione, indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone. Se invece marito e moglie non hanno la stessa residenza, allora, dato che non sono nello stesso stato di famiglia, non devono dichiarare nulla, dato che devono pagare due canoni.
- Figli nella seconda casa dei genitori. Se si hanno due case (A e B) e due utenze elettriche residenziali intestate diversamente, una, dove abitano i coniugi, intestata al marito (A) e una, la “seconda” casa (B), alla moglie, allora se nella seconda casa (B) abita 1 figlio, che non ha la residenza con i genitori nella casa A, ma da solo nella casa B, va fatta la dichiarazione. La moglie deve compilare il quadro B indicando il codice fiscale del marito, quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone. Il figlio, se ha la tv, dovrà pagare entro il 31 ottobre in unica soluzione, non essendo titolare di utenza elettrica (il decreto Mise bocciato dal Consiglio di Stato non subirà modifiche su questo aspetto).
- Case affittate. Famiglia proprietaria di 2 abitazioni: A e B. Residenza di entrambi i coniugi nella A, mentre la casa B, nella quale risultano ancora intestatari dell’utenza elettrica residenziale, è stata affittata. Che fare? Se nella casa A l’utenza residenziale è intestata al marito e nella casa affittata (B) la luce (utenza residenziale) è intestata alla moglie, allora, per evitare di pagare due canoni, la moglie deve compilare quadro B indicando il codice fiscale del marito (non dell’inquilino). Se invece entrambe le utenze sono intestate al marito, sia della casa dove abitano che della casa affittata, allora non va fatta alcuna dichiarazione e non va indicato il codice dell’inquilino, che provvederà autonomamente a pagare (se ha la tv).
- Se il titolare dell’utenza elettrica residenziale è deceduto e la famiglia era composta da una sola persona, se è rimasta una tv nella casa, allora l’erede, se è intestatario di un’utenza su cui è dovuto il canone, deve inserire il proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto.
- Chi aveva presentato una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento prima del 2016, deve fare la dichiarare di non avere altri apparecchi, compilando la seconda dichiarazione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
Cose da chiarire dopo sentenza del Consiglio di Stato:
- Radio: Dopo la sentenza del Consiglio di Stato si attendono chiarimenti e modifiche sulle radio, visto che non dovrebbero pagare, ma nella nota Mise del 2012, attualmente richiamata dall’Agenzia delle entrate nel modello della dichiarazione sostitutiva, si riportano ancora, tra gli apparecchi atti alla ricezione, e quindi in teoria soggetti al canone, i ricevitori radio fissi, i ricevitori radio portatili, i ricevitori radio per mezzi mobili, i lettori Mp3 con radio FM integrata.
Si ricorda che la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’ art. 24 comma 14 dispone che: “A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purché collocati esclusivamente presso abitazioni private“.
Resta, però, il problema. Che succede se con la radio esco di casa? I lettori Mp3 con radio Fm integrata pagano?
Il contribuente che non ha la tv, ma ha un ricevitore radio portatile, è, quindi, impossibilitato a presentare la dichiarazione di non possesso prevista dal quadro A della dichiarazione sostitutiva, dato che rischia di fare una dichiarazione mendace, con conseguenze penali. Occorre, quindi, che il Ministero per lo Sviluppo Economico rifaccia la nota del 22/2/2012 e che l’Agenzia delle entrate, successivamente, modifichi il modellino per l’autocertificazione.
- Vecchi tv analogici: decisamente poco chiaro cosa dovevano fare i possessori di vecchie tv analogiche, usate solo come monitor. Sono pochi giorni fa, la Rai (ma quello che è scritto nelle Faq della Rai non ha valore di legge, quella che conta è la nota del Mise) ha sostenuto che chi possiede un vecchio televisore analogico, senza avere il decoder, non deve pagare il canone, salvo poi ribadire che se “uso l’apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per vedere videocassette, devo pagare il canone tv”, senza distinguo tra tv vecchie e nuove.
Difficile distinguere che fare tra vecchie tv analogiche senza decoder digitale e nuove tv, private del sintonizzatore, usate entrambe solo come monitor per vedere vecchie videocassette. Tanto più che la nota Mise del 2012, l’unica che conta, nella tabella, senza alcun distinguo tra tv analogico e digitale, inserisce i “Ricevitori tv fissi” nell’elenco delle apparecchiature che devono pagare, mentre tra le apparecchiature né atte né adattabili inserisce solo i “PC senza sintonizzatore TV” e non anche le TV private del sintonizzatore.
- Finora è chiaro che chi possiede un “normale” computer non deve pagare il canone. Lo ha chiarito la nota del ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012. Chi ha, cioè, un computer senza sintonizzatore, con il quale si possono vedere i programmi televisivi, ma solo da internet, non deve pagare il canone. Se, invece, si ha un computer che può ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare (oggi esistono chiavette USB che hanno il sintonizzatore), allora il canone va pagato. Ma anche questo aspetto subirà con tutta probabilità modifiche ed il computer potrebbe essere del tutto esonerato.
Dubbi principali ancora da sciogliere:
- Conviventi che non risultano nello stesso stato di famiglia, nonostante rientrino nella definizione ex art. 4 del DPR n. 223/89, e che, quindi, compilando il modellino dove si parla di famiglia anagrafica temono di fare dichiarazione mendace, dato che al Comune non risultano tali. In sintesi: devono tener per buono quanto risulta al Comune o la definizione di famiglia anagrafica? Le domande sono: due conviventi che hanno la residenza nella stessa casa, ma due stati di famiglia separati, devono pagare due canoni rai? Se hanno due utenze elettriche residenziali diversamente intestate, possono presentare la dichiarazione?
- Persone anziane ricoverate in case di riposo, non in grado di fare dichiarazioni, che, essendo ancora vive, non hanno eredi (oltre a non avere tv). Chi compila quadro A? Molti chiedono anche, nel caso sia rimasta tv nella vecchia casa e utenza elettrica residenziale ancora attiva, se devono pagare anche i ricoverati in casa di riposo o cosa devono fare per non pagare.
- Che succede se il marito, intestatario dell’utenza elettrica, è defunto, e la moglie, erede, essendo molto anziana non compila la dichiarazione e non fa voltura? Se arriva il pagamento nella bolletta intestata al marito e la moglie paga senza fare alcuna dichiarazione è tutto in regola? E se la moglie era vecchia abbonata Rai, è possibile, che venga poi chiesto il pagamento alla moglie, non risultando pagante né come abbonata né come utente della luce? Come si dovrà tutelare a quel punto?
- Se arriva a luglio una richiesta indebita di pagamento, ci sarà un modellino predisposto per contestare il pagamento? Sarà allegato alle bollette? Le imprese elettriche invieranno 2 bollettini, uno con il canone e uno solo con la luce?
- Nel decreto Mise ora bocciato dal Consiglio di Stato, non si specifica quanto tempo avrà l’Agenzia delle entrate per verificare i presupposti della richiesta di rimborso (art. 6 comma 2), manca cioè un termine per la chiusura del procedimento.