Modello 730 precompilato, le precisazioni del Garante della Privacy

Dal 2015 le farmacie hanno l’obbligo, previsto per tutte le strutture sanitarie, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate deducibili o detraibili, che entreranno automaticamente nel 730 precompilato dei contribuenti. In relazione a tale adempimento, il Garante per la Protezione dei Dati Personali è intervenuto per fornire chiarimenti per quanto attiene le tutele per il trattamento dei dati sanitari nell’ambito della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ai fini del rispetto della privacy, il cittadino deve esprimere la volontà di ricevere lo scontrino parlante, e l’invio automatico dei dati, esibendo il proprio codice fiscale.

Contrariamente, l’opposizione all’utilizzo dei propri dati si realizza non comunicando il codice fiscale. I cittadini utenti della farmacia esibendo la tessera sanitaria al farmacista esprimono automaticamente il proprio consenso all’invio dei relativi dati che verranno inseriti nel 730 precompilato.

Le farmacie dovranno continuare a emettere gli scontrini parlanti o le fatture per cui il cliente intende operare la detrazione. La farmacia dovrà tener conto del principio della privacy anche quando viene in possesso del codice fiscale del paziente per altri fini, come ad esempio nel caso della presentazione di una ricetta rossa o di un promemoria, verificando la volontà del cittadino.

Le banche dati in uso sono state implementate e aggiornate per consentire l’aggancio automatico di ogni singola riga dello scontrino a una delle sei categorie deducibili. Pertanto, la farmacia non deve assolutamente preoccuparsi di verificare se il prodotto per cui si richiede lo scontrino parlante possieda o meno i requisiti necessari per la detraibilità/deducibilità.

Qualora la richiesta dovesse riguardare un prodotto non rientrante nelle categorie previste, sarà l’Agenzia delle Entrate a stabilire se la relativa spesa è detraibile. Tale modalità permette quindi che nello stesso scontrino si riportino sia spese detraibili sia non detraibili.

Per quanto riguarda le spese sostenute nell’anno 2015, gli assistiti – e solo loro personalmente – potranno esercitare la propria opposizione all’invio dei dati già registrati nel Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate, in relazione a ogni singola voce, accedendo dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016 all’area autenticata del sito web dedicato al Sistema TS.

Per quanto attiene invece le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, documentate a mezzo di scontrino “parlante”, è importante per il cittadino sapere che tali spese vanno in detrazione automatica, salvo opposizione esplicita alla trasmissione dei dati. Va precisato che l’Agenzia delle Entrate non può accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie, ma soltanto a dati automaticamente aggregati sulla base di macro tipologie di spese (ad es., ticket, farmaci, spese per prestazioni specialistiche ecc.) mentre gli intermediari abilitati, quali CAF e professionisti, potranno accedere, su delega del contribuente, unicamente al totale delle spese sanitarie detraibili.

Pertanto la consultazione “in chiaro” delle singole voci di spesa, è consentita soltanto al cittadino tramite l’area a lui riservata del sito web Sistema Tessera Sanitaria.

(Fonte testo: Farmacia.it , autore: Chiara Romeo)